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Il Modello ISEE
Il nuovo indicatore in vigore dall’inizio del 2015 darà più peso al patrimonio, terrà conto di parametri finora non considerati come i redditi

Il nuovo indicatore in vigore dall’inizio del 2015 darà più peso al patrimonio, terrà conto di parametri finora non considerati come i redditi esenti da Irpef, quali le pensioni di invalidità e gli assegni di accompagnamento ma anche di altri parametri di natura economica come la giacenza media dei conti correnti.
 
In particolare il nuovo Isee assume una definizione più ampia del reddito che comprende, oltre al consueto reddito complessivo utilizzato anche a fini Irpef, anche i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta (quindi i redditi dei contribuenti minimi, la cedolare secca sugli affitti, i premi di produttività, ecc.), i redditi esenti e le agevolazioni di natura monetaria ottenute dalla Pubblica Amministrazione (come ad esempio gli assegni al nucleo familiare, le pensioni di invalidità, l’assegno sociale e l’indennità di accompagnamento, ecc.) e, infine, i redditi figurativi degli immobili non locati e delle attività mobiliari.
 
Sempre al fine di valutare nel modo più verosimile possibile l’effettiva situazione economica
della famiglia, con il nuovo indicatore saranno prese in considerazioni diverse tipologie di famiglie, attraverso una revisione del parametro della scala di equivalenza che è un parametro basato sul numero dei componenti il nucleo familiare ma che assume anche alcune nuove caratteristiche di quest’ultimo, ormai molto rilevanti ai fini della valutazione della condizione economica.
Influiranno, quindi, sul nuovo Isee la presenza di più di due figli a carico nel nucleo familiare, il numero di genitori che lavorano, le famiglie monogenitoriali e il numero di figli minorenni con meno di tre anni.
 
 
Le tipologie. L'impalcatura dell'indicatore resta la stessa: la scala di equivalenza è invariata, così come l'operazione di calcolo. Quel che cambia è il numero di Isee disponibili "calcolati in funzione della specificità delle situazioni" più vicini alle caratteristiche di chi richiede la prestazione. Viene introdotto il concetto di nucleo familiare ristretto - composto da benificiario, coniuge e figli (se presenti) - dichiarabile nei casi di borse di dottorato o prestazioni socio-sanitarie, anche in presenza di altri parenti conviventi.
Isee standard o ordinario. Resta la chiave d'accesso universale alle "prestazioni sociali agevolate", la cui erogazione dipende appunto dalla situazione economica del nucleo familiare del richiedente.
Isee università. Per avere accesso alle agevolazioni bisogna individuare la famiglia di provenienza del beneficiario, indipendentemente dalla sua residenza anagrafica. In questo caso lo studente è calcolato nel nucleo originale soltanto per le prestazioni universitarie. Secondo la circolare dell'Inps l'universitario è da considerare parte del nucleo a meno che non si dimostri la sua autonomia attraverso due requisiti: residenza da almeno 2 anni fuori casa e presenza di un'adeguata capacità di reddito (definita dall' art.7 comma 7 del Dlgs. 68/2012 ). È possibile scegliere l'opzione del nucleo ristretto soltanto in caso di dottorato di ricerca.
Isee sociosanitario. Anche qui viene introdotto il nucleo ristretto per accedere alle prestazioni. Le persone disabili o non autosufficienti non coniugate e senza figli che vorranno usufruire dell'assistenza domiciliare, ad esempio, potranno concorrere da sole al calcolo dell'Isee.
Isee sociosanitario residenze. Si tratta di particolari prestazioni sociosanitarie, che prevedono ricoveri presso residenze protette o Residenze sanitarie assistenziali (Rsa), per cui si può dichiarare il nucleo familiare ristretto. Naturalmente, in sede di calcolo, non sono applicabili le detrazioni previste per i collaboratori domestici e le spese connesse ai trattamenti sociosanitari a domicilio.
Isee minorenni con genitori non conviventi. In caso di figli minori di genitori separati, divorziati o non sposati, secondo la circolare Inps, bisogna "prendere i considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incide o meno nell'Isee del nucleo familiare del minorenne". Non concorre al calcolo dell'indicatore il padre o la madre che abbia formato un altro nucleo familiare, che sia stato escluso dalla patria podestà o, la cui estraneità di rapporti economico-affettivi, venga certificata dai servizi sociali.
Isee corrente. Permette di scattare una fotografia in tempo (quasi) reale dei redditi delle famiglie: si basa sui redditi percepiti negli ultimi 12 mesi (nel caso di perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, anche negli ultimi 2, che saranno moltiplicati per 6), invece che su quelli percepiti nel secondo anno solare precedente la presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu). Per richiedere l'Isee corrente il reddito della famiglia deve aver subito una modificazione pari almeno al 25%. L'Isee corrente è disponibile per ognuno degli altri modelli previsti dalla riforma.
 
 
Per quanto riguarda il nuovo ISEE 2015, ecco cosa cambia a partire dal 1 gennaio:
 
Inserimento nuove tipologie di redditi. Il nuovo ISEE 2015 cambia completamente faccia, a rientrare nel calcolo non sarà soltanto il reddito Irpef, ma anche i redditi sottoposti a tassazione con regimi sostitutivi, gli assegni al nucleo familiare, gli assegni sociali, le pensioni d'invalidità, le indennità di accompagnamento, i redditi connessi a immobili non locati.
Redditi Certificati. Cambieranno anche le procedure di calcolo: minore incidenza avranno i redditi provenienti da lavoro indipendente, i redditi da pensione o in generale da trattamenti previdenziali, le spese per il pagamento degli affitti. I redditi IRPEF non andranno più autocertificati ma saranno inseriti direttamente da INPS e/o Agenzia delle Entrate.
Il Patrimonio. Cambieranno le procedure di calcolo anche per quanto concerne il patrimonio: il valore degli immobili sarà basato sull'IMU e non più sull'ICI, la franchigia sulla componente patrimoniale mobiliare sarà articolata sulla base del numero di coloro che compongono il nucleo familiare (chiaramente sarà più alta la franchigia in una famiglia maggiormente numerosa), il patrimonio detenuto all'estero rientrerà nel calcolo e il "peso" delle seconde case sarà maggiore rispetto al vecchio ISEE.
 
Documenti richiesti per ogni componente del nucleo famigliare
Redditi
 
Fino a perfezionamneto delle infrastrutture e funzionamento a pieno regime del nuovo isee, bisogna comunque produrre documentazione attestante i redditi anno 2013 con CHIARA INDICAZIONE se si è presentato o non si è presentato mod. 730 / Unico.
 
 
Patrimonio Mobiliare (banche / poste / investimenti)
Tipo rapporto (conto corrente, investimento, etc)
IBAN
Codice Fiscale Banca/Posta/Operatore Finanziario
Per i rapporti aperti/chiusi nell’anno precedente, data apertura/chiusura
Saldo al 31/12/2014
Giacenza Media anno 2014
 
Patrimonio immobiliare
Elenco di tutte le proprietà possedute alla data della richiesta dell’ISEE
Per la sola prima casa, in presenza di mutuo, lettera della banca con debito residuo al 31/12/2014
Immobili esteri dichiarati in mod. UNICO
 
Casa in affitto
Contratto di affitto con estremi di registrazione
 
Altri redditi
Redditi esteri 2013
Pensioni diverse da INPS 2013
Redditi di soggetti iscritti AIRE 2013
Redditi esenti da imposte 2013
 
Altre informazioni
Autoveicoli, motoveicoli e imbarcazioni con targa, tipo e/o registrazione (non occorre indicarne il valore)
 
Spese per invalidità rilevabili solo da 730
Spese sanitarie per disabili sostenute nel 2013
Spese per contributi collaboratori domestici sostenute nel 2014
 
 
SPECIFICITA' PER NUCLEI FAMIGLIARI ATIPICI
Genitori separati/divorziati
Sentenza di separazione/divorzio
Assegni percepiti dal coniuge e/o per il mantenimento dei figli relativi all’anno 2013
Assegni pagati al coniuge e/o per il mantenimento dei figli relativi all’anno 2013
   
Genitori non coniugati e non conviventi
Chiara indicazione del genitore non convivente   (generalità, codice fiscale, data di nascita, residenza, patrimonio mobiliare e immobiliare, altri redditi, altre informazioni) che abbia riconosciuto il/i figlio/i, anche se i rapporti sono stati interrotti.
Sono esonerati unicamente quei genitori che abbiano sentenza del Tribunale di affido esclusivo, di allontanamento dell’altro genitore, di decadenza della potestà e di ogni altra situazione genitoriale regolamentata dal Tribunale dei Minori.
Non è possibile autocertificare l’assenza dell’altro genitore. In caso di sentenze, si dovrà produrne copia.
 
ISEE SPECIFICI 2015
Sono previsi ISEE specifici per:
Persone con disabilità
Prestazioni socio–sanitarie
Prestazioni residenziali per anziani
Universitari / diritto allo studio (ex-ISEU)
Genitori mai sposati, non conviventi

Il Modello di SUCCESSIONE

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Il Modello di SUCCESSIONE
La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. È necessario compilare l'apposito modulo (modello 4) reperibile presso ogni ufficio locale o sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e successivamente presentarlo all'ufficio locale dell'Agenzia nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto. In caso di utilizzo di modello differente la dichiarazione risulta nulla. Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all'ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana. Se non si è a conoscenza di quest'ultima, la denuncia va presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle En.

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