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Il Modello 730
Il modello 730 presenta numerosi vantaggi: è semplice da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere gli eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione, in tempi rapidi.

Il modello 730 presenta numerosi vantaggi: è semplice da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere gli eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione, in tempi rapidi.
Il modello è composto dal frontespizio, per l’indicazione dei dati anagrafici, e da alcuni quadri.
Preliminarmente il contribuente deve controllare se è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi o se è esonerato da quest’obbligo.
Si ricorda che, anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2011.
Il contribuente che ha l’obbligo (oppure l’interesse) di presentare la dichiarazione, deve controllare se può o meno utilizzare questo modello.
 
Chi può utilizzare il modello
 
Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che sono:
pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.);
soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
sacerdoti della Chiesa cattolica;
giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno questi contribuenti possono rivolgersi:
al sostituto d’imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio;
ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro
dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio e si conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio;
personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, rivolgendosi al sostituto ovvero ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno al mese di giugno
lavoratori che posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. cbis), del Tuir – definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa – almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il mod. 730 ad un Caf dipendenti o ad un professionista abilitato;
produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.
 
I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, possono utilizzare il Mod. 730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.

Il Modello di SUCCESSIONE

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Il Modello di SUCCESSIONE
La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. È necessario compilare l'apposito modulo (modello 4) reperibile presso ogni ufficio locale o sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e successivamente presentarlo all'ufficio locale dell'Agenzia nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto. In caso di utilizzo di modello differente la dichiarazione risulta nulla. Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all'ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana. Se non si è a conoscenza di quest'ultima, la denuncia va presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle En.

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